Capo I
Art. 2
Il Garante
In vigore dal 14 ott 2012
1. Il Garante nel rispetto delle competenze di cui all' della legge:
a) determina gli indirizzi e i criteri generali ai quali si informa l'attività dell'ufficio e definisce gli obiettivi e i programmi da realizzare, verificandone l'attuazione;
b) adotta il documento programmatico, il bilancio di previsione e il conto finanziario;
c) adotta il Codice etico dell'ufficio, recante i principi guida del comportamento del Garante, dei componenti dell'ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-2