Capo I
Art. 4
Composizione dell'Ufficio
In vigore dal 6 mag 2023
1. L'ufficio, posto alle dipendenze del Garante, è composto dal personale in possesso dei requisiti indicati dall'art. 5-bis della legge, nei limiti da essa fissati.
2. Il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti ed esperti in possesso di adeguate e comprovate capacità professionali, nei limiti delle risorse del fondo di cui all', comma 3, della legge.
3. In relazione alle esigenze organizzative dell'ufficio, il Garante nel rispetto della normativa vigente, può stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento con scuole di specializzazione, facoltà universitarie, istituti di istruzione di ogni ordine e grado, consigli o collegi degli ordini professionali, ovvero con ogni altra istituzione o organizzazione, nazionale o internazionale, che persegua finalità conformi alle competenze attribuite al Garante.
4. L'Ufficio è coordinato da un dirigente di livello generale che, nell'esercizio delle funzioni di vertice amministrativo, assicura l'attuazione degli indirizzi del Garante mediante il coordinamento delle due Aree denominate, rispettivamente, Area attività istituzionale, di cui al comma 4-quater e Area affari generali, di cui al comma 4-quinquies, dirette da due dirigenti di livello non generale e della Segreteria tecnica, di cui al comma 4-bis. L'incarico di dirigente di livello generale è conferito dal Garante a persona individuata, tramite procedura di selezione ad evidenza pubblica, tra i dirigenti dei ruoli della pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale ed esperienza pluriennale in relazione agli obiettivi da perseguire e alle materie di competenza della Autorità. L'incarico ha durata di tre anni ed è rinnovabile;
4-bis. La Segreteria tecnica, quale unità organizzativa a supporto del Coordinatore dell'ufficio, svolge compiti in materia di:
a) affari giuridici e legislativi;
b) relazioni istituzionali;
c) relazioni internazionali e con l'Unione europea;
d) stampa e comunicazione;
4-ter. Il personale della Segreteria tecnica è scelto tra i dipendenti di ruolo dell'Autorità ed è assegnato dal Coordinatore dell'ufficio su indicazione del Garante;
4-quater. L'Area attività istituzionale promuove ed implementa le iniziative e le misure previste a livello nazionale ed internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, svolgendo i compiti previsti dalla legge finalizzati a garantire il diritto dei minorenni alla salute e al benessere, all'educazione, all'ascolto e alla partecipazione nelle questioni che li riguardano, alla cura dei rapporti familiari, alle pari opportunità, alla protezione da qualsiasi forma di violenza, in attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989;
4-quinquies. L'Area affari generali, che assicura lo svolgimento delle attività di natura amministrativa, contabile, finanziaria e tecnica necessarie al funzionamento dell'Ufficio, svolge compiti in materia di:
a) risorse umane e relazioni sindacali;
b) trattamento economico e previdenziale;
c) bilancio, programmazione e gestione amministrativo-contabile;
d) contratti e convenzioni;
e) formazione del personale dell'Ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-4