Capo I
Art. 5
5 / 33Organizzazione dell'Ufficio
In vigore dal 6 mag 2023
1. L'organizzazione dell'ufficio è ispirata ai seguenti principi:
a) efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell'attività amministrativa;
b) previsione di funzioni stabili nel quadro di una organizzazione flessibile ed adattabile a sopravvenute, mutate esigenze;
c) integrazione e piena cooperazione tra le funzioni.
2. L'Ufficio esercita le seguenti funzioni:
a) attuazione, mediante le articolazioni interne, degli obiettivi e dei programmi delineati dal Garante nell'ambito delle competenze di cui all' della legge;
b) gestione delle risorse umane ed economiche-finanziarie;
c) informazione completa e tempestiva al Garante sulla complessiva attività;
d) adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi ed esercizio dei poteri di spesa e di quelli di acquisizione delle entrate;
e) tenuta dei rapporti con il Collegio dei revisori.
3. Le aree esercitano i compiti ad esse attribuiti mediante:
a) l'esecuzione delle disposizioni del Coordinatore dell'ufficio e l'attuazione dei programmi e degli obiettivi assegnati;
b) l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi e l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate ad esse delegati;
c) la rendicontazione della gestione delle risorse economiche assegnate;
d) la tempestiva informazione interna, anche attraverso strumenti informatici e telematici, sull'attività di competenza e la predisposizione di una relazione di sintesi sulle attività svolte;
e) la formulazione di proposte e pareri al Coordinatore dell'ufficio.
4. COMMA ABROGATO DAL D.P.C.M. 14 MARZO 2023, N. 43.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-5