Capo II

Art. 25

Pagamento tramite carta di credito

In vigore dal 6 mag 2023
1. Il Garante può avere in dotazione una carta di credito per l'intero periodo di durata del mandato, nel rispetto delle vigenti modalità di utilizzo previste dalla legge e dai regolamenti. 2. Il Garante, con propria deliberazione, può disporre l'assegnazione della carta di credito di cui al comma 1 al coordinatore dell'ufficio titolare dell'esercizio del potere di spesa, con specifica indicazione delle tipologie di spesa consentite. 3. Al momento della consegna e della restituzione della carta di credito è redatto apposito verbale. L'assegnatario è tenuto a far pervenire mensilmente all'ufficio un riepilogo dell'utilizzo della carta corredato dalla documentazione giustificativa ai fini delle conseguenti regolazioni contabili da effettuare entro il giorno 20 del mese successivo. 4. Qualora la carta di credito abbia anche funzione di bancomat, le somme prelevate sono utilizzabili solo per il pagamento delle spese previste nella deliberazione di assegnazione. 5. Gli eventuali pagamenti per cassa non possono, in ogni caso, superare l'importo di mille euro. Di essi deve essere data comunicazione nell'ambito del riepilogo di cui al comma 3 producendo la documentazione giustificativa. 6. Qualora siano effettuati pagamenti di spese non riconducibili alle tipologie consentite, le stesse non devono gravare sul bilancio del Garante. In tal caso, l'ufficio procede al recupero. 7. Le spese sostenute sono imputate ai diversi stanziamenti di bilancio, sulla base dei rendiconti o degli estratti conto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo