Capo II
Art. 26
Servizio di cassa economale
In vigore dal 14 ott 2012
1. Il Garante può deliberare la costituzione di un fondo di cassa interno, di entità non superiore a tremila euro reintegrabile durante l'esercizio. Tale importo è comprensivo di millecinquecento euro per la ricarica di una carta di credito prepagata.
2. Con il fondo di cassa di cui al comma 1 si provvede, nei casi di urgenza, al pagamento delle minute spese di ufficio, postali, relative a piccole acquisizioni, riparazioni e manutenzioni, trasporti nel territorio nazionale, acquisto di giornali e pubblicazioni periodiche, acconti di spese di viaggio e di missione, e di altre spese comunque connesse con l'ordinaria gestione ove non sia possibile provvedere con gli ordinari ordinativi di pagamento.
3. L'incarico di cassiere economo è conferito dal coordinatore dell'Ufficio, sulla base delle linee di indirizzo del Garante, ad un impiegato in possesso di un'adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo non superiore ad un triennio. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed è cumulabile con quello di consegnatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-26