Capo II

Art. 30

Consegnatario

In vigore dal 6 mag 2023
1. L'incarico di consegnatario è conferito dal coordinatore dell'Ufficio ad un dipendente in possesso di adeguata professionalità in campo amministrativo e contabile per un periodo massimo di un triennio ed è rinnovabile una sola volta. 2. Il consegnatario tiene le scritture di cui all', comma 2, ed è soggetto al controllo di rendicontazione; provvede, sulla base delle direttive impartite dal coordinatore dell'Ufficio, a svolgere la propria attività secondo quanto disposto dall'articolo 36, commi 4 e 5, e dall'articolo 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010. 3. L'incarico di consegnatario è cumulabile con quello di cassiere economo. 4. Alla chiusura dell'esercizio finanziario la regolarità dei registri contabili tenuti dal consegnatario è certificata dal coordinatore dell'Ufficio. 5. Delle variazioni intervenute nella consistenza dei beni mobili è data evidenza in apposita scheda riepilogativa sottoscritta dal consegnatario e dal coordinatore dell'Ufficio. 6. Con delibera del Coordinatore dell'ufficio possono essere disciplinate ulteriori modalità di iscrizione e cancellazione dagli inventari, di classificazione e di gestione dei beni mobili. nonché le modalità del controllo di cui al comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-30

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