Capo II
Art. 29
Inventari dei beni
In vigore dal 14 ott 2012
1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.
2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalità contenute negli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2012-07-20;168#art-29