Capo II

Art. 29

Inventari dei beni

In vigore dal 14 ott 2012
1. L'Ufficio provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento. 2. I beni mobili sono annotati in appositi inventari con rilevazione informatica secondo le modalità contenute negli del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 novembre 2010.
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