Capo III
Art. 8
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio
In vigore dal 13 gen 2002
1. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato, si applica all'obiettore per:
a) recidiva in una delle mancanze previste dall';
b) persistente e insufficiente rendimento dell'obiettore, in relazione alle finalità del progetto, che comporti l'impossibilità di impiegare il medesimo;
c) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di dolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-8