Capo IV
Art. 12
P e r m e s s i
In vigore dal 13 gen 2002
1. Per esigenze personali non rinviabili, l'obiettore ha diritto di fruire di permessi, per periodi di durata inferiore all'orario giornaliero di svolgimento delle attività. Il permesso è concesso dal responsabile degli obiettori, sentito, ove possibile, il responsabile del progetto. Durante lo svolgimento del servizio civile non possono essere concesse più di trentasei ore complessive di permesso, da recuperare entro il mese successivo a quello nel quale sono state fruite.
2. L'obiettore che riveste cariche elettive pubbliche ha diritto a fruire di permessi per tutti gli adempimenti connessi allo svolgimento del mandato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 21 novembre 2001
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Giovanardi, Ministro per i rapporti con il Parlamento
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 14, foglio n. 139
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-12