Capo IV
Art. 11
L i c e n z e
In vigore dal 13 gen 2002
1. La licenza consente all'obiettore di assentarsi dalla sede di servizio per un periodo superiore alle ventiquattro ore ed è concessa, a seconda della tipologia, dall'ente, nella persona del responsabile degli obiettori, ovvero dall'Ufficio.
2. Il Direttore dell'Ufficio, con proprio provvedimento, individua le tipologie di licenze, le fattispecie in presenza delle quali possono essere concesse, nonché i soggetti responsabili della loro concessione, in analogia a quanto disciplinato per i militari di leva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-11