Capo III
Art. 7
Infrazioni punibili con la sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico diverso o affine
In vigore dal 13 gen 2002
1. La sanzione disciplinare del trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione si applica all'obiettore per:
a) esercizio di altre attività non consentite dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa;
b) infrazioni disciplinari previste dall', nei casi in cui presentino caratteri di particolare gravità in relazione alle modalità di realizzazione del fatto, agli effetti prodotti, all'elemento psicologico dell'autore;
c) recidiva nelle mancanze che abbiano comportato l'applicazione della sanzione massima prevista dall';
d) assenza ingiustificata dal servizio per un periodo superiore a cinque giorni;
e) svolgimento di attività lavorativa durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti delle persone con cui, a diverso titolo, l'obiettore venga in contatto;
g) atti, comportamenti o molestie che siano lesivi della dignità della persona;
h) comportamenti da cui sia derivato un danno grave all'ente convenzionato, all'Ufficio o a terzi;
i) comportamenti integranti ipotesi che implicano responsabilità penale a titolo di colpa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-7