Capo II
Art. 3
Svolgimento del servizio civile
In vigore dal 13 gen 2002
1. L'obiettore ha il dovere di svolgere il servizio civile mediante la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale finalizzati a concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria con mezzi ed attività non militari ed a favorire la realizzazione di altri principi costituzionali, quali quelli di solidarietà sociale, uguaglianza, progresso socio-culturale, salvaguardia e tutela del patrimonio della Nazione.
2. L'obiettore nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-3