Capo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 gen 2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
e
IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO
Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza, ed in particolare l', comma 2, lettera i), che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri l'emanazione del regolamento di disciplina per gli obiettori di coscienza;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Acquisito il parere della Consulta nazionale per il servizio civile in data 5 aprile 2000, previsto dall', comma 4, della citata legge n. 230 del 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza generale del 6 giugno 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell', comma 4, della legge n. 230 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni all'on. avv. Carlo Giovanardi in materia di rapporti con il Parlamento ed in particolare di servizio civile;
Acquisito l'assenso del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Adotta n o
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per "legge", la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;
b) per "regolamento di gestione amministrativa", il regolamento previsto dall', comma 2, lettera l), della legge n. 230 del 1998;
c) per "Ufficio", l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell' della legge n. 230 del 1998;
d) per "obiettore", l'obiettore di coscienza;
e) per "responsabile del progetto", il responsabile, presso gli enti convenzionati, del progetto di impiego degli obiettori;
f) per "responsabile degli obiettori", il responsabile a livello territoriale dei rapporti tra l'ente-sede di assegnazione e gli obiettori di coscienza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-1