Capo II

Art. 4

Obblighi da osservare durante lo svolgimento del servizio

In vigore dal 13 gen 2002
1. L'obiettore è tenuto a: a) presentarsi in servizio nel giorno stabilito dal provvedimento di assegnazione; b) produrre al responsabile degli obiettori il certificato di idoneità al servizio civile rilasciato dalla azienda sanitaria locale; c) comunicare all'Ufficio e, contestualmente, alla sede dell'ente di assegnazione, entro cinque giorni dalla data prevista per l'assunzione in servizio, le eventuali circostanze di impedimento a presentarsi, fornendo le motivazioni e la documentazione prevista dalle disposizioni normative regolanti la materia; d) richiedere per iscritto eventuali permessi per il giorno successivo prima della cessazione dell'orario di svolgimento delle attività del giorno precedente; le richieste di permessi per il giorno in corso possono essere presentate solo in casi di particolare gravità ed urgenza; e) recuperare le ore di attività non prestata; f) comunicare tempestivamente, in caso di malattia, l'assenza dal servizio, facendo pervenire alla sede dell'ente di assegnazione, entro i due giorni successivi all'inizio della malattia, il certificato medico; g) seguire le istruzioni e le direttive, necessarie alla realizzazione del progetto di servizio in cui l'obiettore è inserito, impartite dal responsabile degli obiettori e dal responsabile del progetto; h) rispettare scrupolosamente l'orario di svolgimento delle attività relative al servizio civile; i) non assentarsi durante l'orario di svolgimento delle attività dalla sede di assegnazione senza l'autorizzazione del responsabile; l) rispettare i luoghi e le persone con cui viene a contatto durante il servizio, mantenendo nei rapporti interpersonali e con l'utenza una condotta uniformata alla correttezza ed alla collaborazione, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona ed incompatibili con lo status rivestito, nonché con la natura e la funzionalità del servizio; m) riprendere il servizio al termine del periodo di licenza o permesso; n) non esercitare altre attività se non nell'ambito di quanto previsto dalla legge e dal regolamento di gestione amministrativa; o) ottemperare a provvedimenti di distacco o trasferimento disposti dall'Ufficio nei casi previsti dal regolamento di gestione amministrativa; p) astenersi dal divulgare dati o informazioni riservati di cui sia venuto a conoscenza nel corso del servizio, in osservanza della normativa vigente in materia e di eventuali disposizioni specifiche dell'ente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-4

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