Capo III

Art. 5

Sanzioni disciplinari e criteri generali di applicazione

In vigore dal 13 gen 2002
1. La violazione dei doveri previsti dall' comporta l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito indicate in ordine crescente, secondo la gravità dell'infrazione: a) diffida per iscritto; b) multa in detrazione dalla paga, da un minimo pari all'importo corrispondente ad un giorno di servizio ad un massimo pari all'importo corrispondente a 5 giorni di servizio; c) sospensione di permessi e licenze, da un minimo di una settimana ad un massimo di un mese; d) trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione; e) sospensione dal servizio, fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato. 2. Le sanzioni disciplinari di cui al presente articolo sono irrogate, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri generali: a) rilevanza della violazione di norme o di disposizioni; b) intenzionalità del comportamento; c) grado di disservizio o di pericolo provocato dalla negligenza o imprudenza dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento; d) eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti; e) concorso di più obiettori nella violazione delle disposizioni; f) comportamento complessivo dell'obiettore nei rapporti con l'utenza, con i responsabili del servizio, con altri obiettori; g) precedenti violazioni di disposizioni che abbiano comportato l'applicazione di sanzioni disciplinari. 3. All'obiettore responsabile di più mancanze compiute con un'unica azione od omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-11-21;453#art-5

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