Art. 9
Trascrizione con riserva
In vigore dal 13 giu 1998
1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati dall', commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il conservatore ne informerà la parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalità e con l'osservanza del termine di cui all', comma 3.
2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di apposita istanza scritta, potrà richiedere che la formalità venga eseguita con "riserva", secondo quanto disposto dall'articolo 2674- bis del codice civile e con le modalità e i termini fissati dall'articolo 113-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-9