Art. 11
Modalità di visura e rilascio certificazioni
In vigore dal 13 giu 1998
1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E. nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque può prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminalevideo ed ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni risultanti nel registro, nonché copia autentica degli atti e dei documenti allegati.
2. La visura a mezzo terminalevideo consente la visualizzazione su schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del registro di cui all', comma 5; dietro espressa istanza dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di visura, è possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o di tutte o di alcune delle predette formalità in ordine cronologico di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilità di richiedere la visura a mezzo terminalevideo della documentazione e degli atti presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su supporti informatici, di cui all', comma 6, e di ottenere in tale eventualità copia autentica degli atti e documenti cui è interessato.
3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalità della persona fisica richiedente ed eventualmente la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle società, anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve altresì essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche che si chiede di visionare.
4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:
a) certificato estratto con attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;
c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai sensi dell' della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153;
e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati custoditi nell'archivio delle cartelle.
5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le generalità del richiedente specificando altresì il tipo di certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle opere filmiche per i quali la predetta certificazione è richiesta.
6. Il certificato potrà essere ritirato, direttamente o a mezzo incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti spese.
7. In caso di richiesta di certificazione proveniente dall'autorità giudiziaria civile, la parte istante è tenuta a corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia l'importo delle tariffe previste all', secondo quanto disposto anche dall'articolo 210 del codice di procedura civile.
8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonché agli atti e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-11