Art. 10

Effetti della trascrizione

In vigore dal 13 giu 1998
1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153. 2. Si applicano altresì, in quanto compatibili con le suddette previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-10

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