Art. 6

Trascrizione degli acquisti a causa di morte

In vigore dal 13 giu 1998
1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso. 2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali: a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero 1) del precedente ; b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo: aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto; bb) la data di morte; cc) se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante; dd) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito; ee) natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica di opera filmica) caduti in successione; ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 del codice civile. 3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto più opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'. 4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-6

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