Art. 2
Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia
In vigore dal 13 giu 1998
1. Ai fini dell'iscrizione è fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalità e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione.
2. L'iscrizione può essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.
3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica è stata iscritta ed il relativo numero d'ordine.
4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione:
a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore;
b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della società od eventualmente il domicilio del procuratore;
c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;
d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera è stata posta o è destinata ad essere posta in circolazione in Italia;
e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale;
f) la nazionalità del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice;
g) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonché - per i film stranieri importati e distribuiti in Italia - il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;
h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalità del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;
i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale;
l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;
m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana;
n) gli estremi del nullaosta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorità competente;
o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, viene altresì annotata - se ed in quanto successiva alla precedente - la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale;
p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazioni della titolarità e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della società, indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre l965, n. 1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorità competente.
5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure - nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia - di un controtipo negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati di iscrizione e successiva comunicazione all'autorità competente.
L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti legislativamente previsti.
6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui è articolato, il pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-2