Art. 4

Requisiti per la trascrizione

In vigore dal 13 giu 1998
1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati agli uffici del pubblico registro per la cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente. 2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile. 3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana. 4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte. 5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-4

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