Art. 12
Modalità di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia e tariffe
In vigore dal 13 giu 1998
Modalità di funzionamento del pubblico registro
per la cinematografia e tariffe
1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia può accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso è aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì di ogni settimana.
2. Le tariffe spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, così come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento, sono così determinate:
a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L. 350.000;
b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di attualità L. 200.000;
c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora un atto abbia per oggetto più opere filmiche, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali è richiesta la trascrizione;
d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo con attestato di conformità, di cui all', comma 4, lettera a), L. 20.000, più L. 2.000 per ogni facciata successiva alla quarta;
e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice privo di attestato di conformità, di cui all', comma 4, lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L. 10.000;
f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato relativo allo 0,40%, di cui all', comma 4, lettera c), L. 20.000;
g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all', comma 4, lettera d), L. 20.000;
h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui all', comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un importo minimo di L. 20.000;
i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminalevideo sul sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di stampa delle note di trascrizione è dovuto l'ulteriore importo di L. 1.000 per ogni formalità stampata.
3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva operatività, le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate le conseguenti variazioni, su proposta della S.I.A.E. approvata dall'autorità competente in materia di spettacolo e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Con tale decreto sarà stabilita altresì la data di decorrenza delle variazioni, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.
5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sarà annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che non potrà essere retroattiva.
6. La S.I.A.E. potrà presentare alla suddetta autorità apposita domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.
7. La S.I.A.E. con le modalità e le caratteristiche tecniche che saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potrà consentire la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite collegamento diretto, a mezzo terminalevideo, con gli elaboratori elettronici in uso.
8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153, terranno conto delle spese necessarie alla realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applicherà quanto previsto ai commi 5 e 6.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-12