Art. 13

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 giu 1998
1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto rispondente ai requisiti previsti agli , ma relativo ad un film già iscritto nel soppresso pubblico registro cinematografico, dovrà preliminarmente provvedere alla "rinnovazione" dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro per la cinematografia. Tale rinnovazione sarà effettuata a cura dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia responsabilità connessa al regime di pubblicità del soppresso registro, nonché previo pagamento delle normali tariffe di iscrizione e trascrizione di cui all'. 2. Il film reiscritto prenderà il numero d'ordine corrispondente a quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione: "iscrizione rinnovata - già iscritto in data... al n... del soppresso pubblico registro cinematografico": il rinnovo dell'iscrizione comporta altresì il riporto sul nuovo pubblico registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo riportati sul soppresso registro. 3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, previa reiscrizione del film - ove non già effettuata - secondo le modalità e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potrà essere richiesta la ritrascrizione di uno o più atti già notificati alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro cinematografico, senza la necessità della presentazione degli atti in questione per la trascrizione con le modalità previste dagli , mediante apposita domanda in carta bollata e previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui all': la ritrascrizione di tali atti avverrà riportando sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della data della notifica degli atti stessi alla S.I.A.E. Sulla base di tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad eventuali atti più recenti registrati e già trascritti con l'osservanza delle richiamate modalità di cui agli a partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sarà apposta prima della nota la seguente indicazione: "atto ritrascritto - già notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico in data... prot...". 4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e previa reiscrizione del film, ove non già effettuata, potrà essere presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film già iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando però, in tale ipotesi, le modalità previste dagli e previo pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'. Nel caso di carenza del requisito previsto dall', comma 1, relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la parte istante è tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti è autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio è motivo di rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi, tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto presso un ufficio del registro oppure alla data accertata giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte dell'autorità giudiziaria competente. 5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico registro per la cinematografia dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1 marzo 1994, n. 153. 6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potrà essere effettuata secondo le modalità e con gli effetti previsti in via transitoria ai commi 3, 4 e 5. 7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata presentata all'autorità competente per lo spettacolo denuncia di inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sarà necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto dall', comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andrà allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilità della parte interessata, di rispondenza a verità dei dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, sarà parimenti necessario procedere all'iscrizione nel nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva, rilasciata da parte dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e osservando le modalità previste dall', comma 2 e 4. 8. Potrà essere richiesta la trascrizione di atti stipulati antecedentemente la data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con l'osservanza delle modalità previste dagli del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità degli articoli 2644 e 2650 del codice civile così come richiamata dal precedente . 9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1 venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sarà applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di iscrizione. 10. Per il periodo di un anno dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui all', sono applicate con una riduzione del 30%. Tale riduzione ed il periodo di un anno entro cui è possibile usufruirne non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma 9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonché quelle per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i successivi centottanta giorni. 11. A partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia non saranno più effettuate operazioni ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di cui alle lettere a), c) e d), dall', comma 3, che rimarrà possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verrà annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilità previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalità appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1998-04-08;163#art-13

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