Art. 7

Controlli e sanzioni

In vigore dal 3 feb 1995
1. Le spese finanziate sono soggette all'ordinario controllo contabile e a tal fine i beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere la relativa documentazione. 2. La Direzione generale dei servizi civili può disporre, attraverso le prefetture, accertamenti che verifichino l'effettivo impiego del finanziamento per le attività programmate, adottando secondo gli esiti di tali accertamenti, eventuali provvedimenti di revoca e di ripetizione dei contributi concessi. 3. La prefettura che accerti, ai sensi del comma 2, la sussistenza di elementi idonei a fondare un provvedimento di revoca o ripetizione del contributo concesso, contesta tempestivamente tali elementi agli interessati che possono presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-7

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