Art. 2
Modalità per il perseguimento dei fini della Riserva
In vigore dal 3 feb 1995
1. I proventi derivanti dalla gestione del patrimonio della Riserva ed ogni altra somma destinata alla Riserva stessa sono utilizzati per:
a) programmi socio-assistenziali e di riabilitazione in grado di tener conto dei mutamenti intervenuti in tali forme di sostegno, delle nuove aree di bisogno evidenziatesi di recente, nonché dei servizi sociali richiesti dalla popolazione in genere e da talune specifiche categorie;
b) sperimentazioni di attività a carattere innovativo nel campo socio-assistenziale;
c) attività di studio, di ricerca e di formazione su tematiche e problematiche attinenti ai servizi socio-assistenziali, nella salvaguardia del principio di continuità, ove ritenuto opportuno, con programmi in precedenza realizzati ed evitando la duplicazione di iniziative a carico del bilancio dello Stato e di enti pubblici;
d) attività di collaborazione con organismi assistenziali stranieri ed internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-2