Art. 6

Spese ammesse al finanziamento

In vigore dal 3 feb 1995
1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti spese: a) spese per la realizzazione di centri socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle di costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione, nonché spese per attrezzature e arredamenti; b) spese di funzionamento di centri e di servizi socio-assistenziali e riabilitativi, comprese quelle per apparecchiature, strumentazioni, mezzi materiali e per l'acquisto di mezzi di trasporto o automezzi destinati ai servizi, nonché per il rimborso ad operatori e volontari e per spese di informatizzazione dei servizi, con esclusione di veri e propri oneri di ordinaria gestione; c) spese connesse all'attività complessiva dell'ente richiedente il contributo, come quelle per l'erogazione dell'assistenza, per la fornitura di servizi, nonché per l'acquisto di sussidi e mezzi necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; d) spese per l'attuazione di iniziative promozionali e di studio, comprese quelle organizzative, relative ad elaborazioni di materiale informativo di vario tipo connesse all'attuazione di convegni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-6

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