Art. 10

Disposizioni transitorie

In vigore dal 3 feb 1995
1. Per l'anno 1994 sono prese in esame le richieste di contributo pervenute alle competenti prefetture entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le medesime richieste sono trasmesse, a cura delle prefetture, entro i trenta giorni successivi al predetto termine. 2. Le richieste presentate nei termini di cui al comma 1, sono esaminate secondo i criteri seguiti fino alla entrata in vigore del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 ottobre 1994 Il Presidente del Consiglio dei Ministri BERLUSCONI Il Ministro dell'interno MARONI Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale GUIDI Il Ministro del tesoro DINI Visto, il Guardasigilli: BIONDI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo