Art. 10
10 / 10Disposizioni transitorie
In vigore dal 3 feb 1995
1. Per l'anno 1994 sono prese in esame le richieste di contributo pervenute alle competenti prefetture entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. Le medesime richieste sono trasmesse, a cura delle prefetture, entro i trenta giorni successivi al predetto termine.
2. Le richieste presentate nei termini di cui al comma 1, sono esaminate secondo i criteri seguiti fino alla entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20 ottobre 1994
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI
Il Ministro dell'interno
MARONI
Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale
GUIDI
Il Ministro del tesoro
DINI
Visto, il Guardasigilli: BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-10