Art. 5

Destinatari dei finanziamenti e contenuto della domanda

In vigore dal 3 feb 1995
1. Per la realizzazione delle attività di cui all' possono rivolgere richiesta di contributi enti pubblici e organismi privati. Questi ultimi debbono avere personalità giuridica, ovvero essere regolarmente costituiti ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile o avere i requisiti espressamente previsti dalle specifiche legislazioni del settore. 2. L'istanza con la quale si richiede il contributo di cui al comma 1 deve indicare analiticamente il programma da svolgere e le spese che lo stesso comporta; essa è sottoposta ad attività istruttoria da parte dell'Amministrazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-5

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