Art. 4

Scelta dei contraenti

In vigore dal 3 feb 1995
1. Per le attività di cui all', lettera c), la Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno può stipulare convenzioni, nel rispetto delle norme generali in materia di contratti pubblici, con enti o istituti di ricerca che risultino particolarmente qualificati sul piano degli studi e delle ricerche in materia sociale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-4

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