Art. 3
Aree di intervento
In vigore dal 3 feb 1995
1. I programmi e le attività di cui all', comma 1, lettere a) e b), riguardano persone in stato di bisogno e fasce sociali deboli, quali, in particolare, minori, giovani, anziani, persone con handicap, emarginati, famiglie-problema, tossicodipendenti, stranieri, nomadi.
2. I programmi di cui all', lettera a), esclusi quelli già coperti da finanziamenti pubblici, possono riguardare tra l'altro:
a) la problematica dell'alloggio;
b) attività di sostegno, di riabilitazione e di recupero psicosociale;
c) attività di integrazione specificamente finalizzata alla prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio di devianza, abbandono o degrado sociale;
d) interventi assistenziali straordinari di carattere collettivo rispondenti ad esigenze solidaristiche sul piano nazionale.
3. Le attività di cui all', lettere b) e c), possono riguardare, tra l'altro, l'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la definizione, da parte del Governo, delle politiche di settore, nonché per l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento nella materia socio-assistenziale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-10-20;755#art-3