Art. 6

In vigore dal 7 mag 1994
1. La presentazione al competente ufficio della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) di dichiarazioni e altri documenti ai fini della registrazione, ovvero ai sensi di altre disposizioni della legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandati. Qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna, sulla quale la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) dovrà apporre timbro, firma e data di ricevimento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-6

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