Art. 4
In vigore dal 7 mag 1994
1. Chi ha interesse a registrare nel registro un atto fra quelli indicati all'art. 104 della citata legge n. 633 del 1941, deve presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) copia autentica dell'atto, o l'originale della scrittura privata, con firme autenticate, accompagnato da una copia dell'atto.
2. Insieme con l'atto deve essere presentata una dichiarazione contenente le seguenti indicazioni:
a) nome e domicilio del richiedente;
b) natura e data dell'atto di cui si domanda la registrazione;
c) nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme;
d) programma oggetto dell'atto e numero della eseguita registrazione;
e) diritti ceduti;
f) generalità dei contraenti e loro qualità nel negozio.
3. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, gli esemplari degli atti; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-4