Art. 2

In vigore dal 7 mag 1994
1. La registrazione si effettua mediante presentazione alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) da parte dell'autore, o di altro titolare dei diritti esclusivi, di un esemplare del programma da registrare accompagnato da una descrizione del programma stesso comprendente ogni utile elemento per la sua identificazione e da una dichiarazione che, con riferimento al programma pubblicato, contenga le seguenti indicazioni: a) titolo del programma; b) nome dell'autore, o suo pseudonimo, e nazionalità; c) nome e domicilio di chi, quale titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica, ha pubblicato il programma e ne richiede la registrazione; d) data e luogo di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei relativi diritti esclusivi. 2. L'esemplare presentato alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) per la registrazione deve essere costituito da una riproduzione del programma su supporto ottico, ovvero su altro supporto, di analoghe caratteristiche di immodificabilità, stabilità e compattezza, ritenuto idoneo dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.). 3. Per i programmi importati da persone fisiche o giuridiche stabilmente domiciliate in Italia, ovvero acquisiti da Paesi della Comunità economica europea, la dichiarazione del titolare dei diritti di utilizzazione economica per l'Italia deve contenere gli elementi di cui al comma 1. Qualora la data di pubblicazione di cui alla lettera d) del comma 1 non corrisponda alla data del primo atto di esercizio dei diritti esclusivi in Italia, deve altresì essere indicata la data di pubblicazione nel Paese di origine. 4. Per le traduzioni, gli adattamenti o altre elaborazioni di un programma, di cui in particolare all'art. 64-bis, comma 1, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, come introdotto dall' del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, la dichiarazione deve contenere, oltre alla indicazione dei dati identificativi dell'opera, riferiti al programma originario, le medesime indicazioni di cui al comma 1 riferite al programma derivato. 5. Qualora il programma sia stato pubblicato mediante messa in circolazione o in commercio di supporti o confezioni muniti di etichette o frontespizi, il richiedente deve presentare anche due esemplari di questi ultimi; in tal caso, le indicazioni relative all'individuazione dell'opera quali il titolo, l'autore e l'elaboratore, che figurano nella dichiarazione, devono essere conformi a quelle riprodotte su dette etichette o frontespizi. 6. Qualora gli esemplari del programma pubblicato siano stati preventivamente contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la dichiarazione deve contenere gli estremi dell'operazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-2

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