Art. 3
In vigore dal 7 mag 1994
1. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l'esemplare dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-3