Art. 3

Art. 3

3 / 10
In vigore dal 7 mag 1994
1. La Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) inserisce nel registro i dati contenuti nella dichiarazione e conserva nei suoi archivi, previa apposizione del numero progressivo e della data di registrazione, l'esemplare dell'opera e la documentazione presentata; fornisce quindi al richiedente un attestato di avvenuta registrazione contenente i dati inseriti nel registro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-3