Art. 1

In vigore dal 7 mag 1994
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto l' della legge di delega 19 dicembre 1992, n. 489, ed il relativo decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, di recepimento della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore ed in particolare gli ; Sentita la Società italiana degli autori ed editori; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 luglio 1993; A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore tenuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) ai sensi dell'art. 103, quarto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, può essere tenuto con mezzi e strumenti informatici. Le registrazioni sono eseguite secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo, con numerazione progressiva e data.
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