Art. 9
In vigore dal 7 mag 1994
1. Per la registrazione o altre operazioni di cui all' sono dovuti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) i seguenti diritti fissi:
- per ciascun programma da registrare lire 155.000 (centocinquantacinquemila);
- per ciascun atto da registrare lire 140.000 (centoquarantamila);
- per ciascuna visura di registrazione lire 5.000 (cinquemila);
- per ciascuna visura di documenti o atti lire 20.000 (ventimila);
- per ciascuna copia certificata di registrazioni ovvero di documenti o atti lire 1.000 (mille) a pagina, oltre ai rispettivi diritti di visura.
2. A seguito della prima attivazione del registro pubblico speciale i suddetti diritti fissi saranno, ove necessario, soggetti a verifica. In base agli esiti operativi del registro stesso ed in conformità ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate conseguenti variazioni.
3. L'adeguamento dei diritti fissi di cui al comma 1 potrà avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata del consiglio di amministrazione della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), tenuto conto dell'indice generale del costo della vita risultante dal bollettino dell'istituto nazionale di statistica. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-9