Art. 10
In vigore dal 7 mag 1994
1. Il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore dovrà essere reso operativo entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 gennaio 1994
Il Presidente: CIAMPI Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1994
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 46.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1994-01-03;244#art-10