Art. 8

Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente: - dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni; - dall'Istituto superiore di sanità (ISS); - dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL); - dall'Istituto italiano di medicina sociale; - dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); - dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici; - dalle stazioni sperimentali per l'industria; - dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.); - dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar); - dall'Area di ricerca di Trieste. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-8

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