Art. 8
Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione
In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale delle istituzioni
e degli enti di ricerca e sperimentazione
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera F), comprende il personale dipendente:
- dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni;
- dall'Istituto superiore di sanità (ISS);
- dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
- dall'Istituto italiano di medicina sociale;
- dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
- dagli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
- dalle stazioni sperimentali per l'industria;
- dal Centro ricerche esperienze studi applicazioni militari (C.R.E.S.A.M.);
- dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica
della marina militare "Giancarlo Vallauri" (Marinateleradar);
- dall'Area di ricerca di Trieste.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-8