Art. 10

Comparto del personale delle università

In vigore dal 19 feb 1994
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente: - dalle università e dalle istituzioni universitarie; - dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano; - dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma; - dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-10

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