Art. 10
Comparto del personale delle università
In vigore dal 19 feb 1994
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera H), comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente:
- dalle università e dalle istituzioni universitarie;
- dagli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano;
- dall'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) di Roma;
- dalle opere universitarie delle regioni a statuto speciale, fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-10