Art. 2
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
In vigore dal 19 feb 1994
Determinazione dei comparti
di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri.
B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.
C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali.
D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale.
F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.
G) Comparto del personale della scuola.
H) Comparto del personale dell'università.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-2