Art. 2

Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

In vigore dal 19 feb 1994
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva 1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all', comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri. B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici. C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali. D) Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. E) Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale. F) Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. G) Comparto del personale della scuola. H) Comparto del personale dell'università.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-2

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