Art. 3
Comparto del personale dipendente dai Ministeri
In vigore dal 19 feb 1994
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera A), comprende:
- il personale dipendente dai Ministeri, ivi incluso il personale appartenente alle ex qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, ed il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;
- i segretari comunali e provinciali.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
3. Per i segretari comunali e provinciali, il contratto collettivo di cui al comma 2 definisce, ai sensi dell'art. 73, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, soltanto il trattamento economico.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-3