Art. 4
Comparto del personale degli enti pubblici non economici
In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale
degli enti pubblici non economici
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera B), comprende il personale - ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88 - dipendente:
- dagli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nell';
- dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- dall'Ente autonomo esposizione universale di Roma (EUR);
- dagli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
- dalle Casse conguaglio prezzi;
- dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-4