Art. 5

Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali 1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente: - dalle regioni a statuto ordinario; - dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario; - dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); - dai comuni; - dalle province; - dalle comunità montane; - dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane; - dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; - dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; - dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-5

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