Art. 5
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali
In vigore dal 19 feb 1994
Comparto del personale
delle regioni e delle autonomie locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera C), comprende il personale dipendente:
- dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;
- dagli istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP);
- dai comuni;
- dalle province;
- dalle comunità montane;
- dai consorzi, associazioni e comprensori tra comuni, province e comunità montane;
- dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
- dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;
- dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego.
2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato:
a) per la parte pubblica:
- dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993;
b) per la parte sindacale:
- dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo;
- dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-5