Art. 9

Comparto del personale della scuola

In vigore dal 19 feb 1994
1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all', comma 1, lettera G), comprende: - il personale direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato; - il personale direttivo, docente, educativo e non docente dei conservatori di musica, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, delle accademie di belle arti e dell'Accademia nazionale di danza, ivi incluso quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; - il personale direttivo, docente, educativo e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'Università. 2. Il contratto collettivo nazionale riguardante i dipendenti pubblici di cui al comma 1 è stipulato: a) per la parte pubblica: - dall'Agenzia di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 29/1993; b) per la parte sindacale: - dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale nell'ambito del comparto di cui al presente articolo; - dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1993-12-30;593#art-9

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