Titolo III
Art. 13
In vigore dal 21 ott 1990
1. Ai soli fini istruttori e di preparazione dei lavori del Consiglio possono essere costituite commissioni interne al Consiglio stesso la cui composizione, organizzazione e funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno di cui all'.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-13