Titolo III

Art. 18

In vigore dal 21 ott 1990
1. Ulteriori norme relative ai lavori interni del Consiglio potranno essere emanate col regolamento interno, previsto dall', sesto comma, lettera e), della legge n. 168 del 9 maggio 1989. Il regolamento interno si intende approvato ove intervenga il voto favorevole dei tre quinti dei componenti del Consiglio. 2. Il regolamento interno può prevedere la costituzione di un ufficio di presidenza che collabori con il Ministro nella organizzazione dei lavori del Consiglio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 6 agosto 1990 Il Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica RUBERTI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1990 Registro n. 9 Università, foglio n. 330
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-18

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