Titolo III
Art. 16
In vigore dal 21 ott 1990
1. Il Ministro dirige e coordina i lavori della seduta. Il Ministro può delegare ad un consigliere la presidenza della seduta.
2. Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono discussi secondo l'ordine contenuto nell'avviso di convocazione. All'inizio di ogni seduta può comunque essere richiesta l'inversione o la anteposizione degli argomenti posti all'ordine del giorno da uno dei membri del Consiglio. L'inversione ha luogo ove la proposta sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Tutti i consiglieri hanno diritto di intervenire sugli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento interno.
4. Possono essere poste ai voti le proposte che abbiano come oggetto le questioni poste all'ordine del giorno. Le proposte si intendono approvate qualora vi sia il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le modalità degli interventi, della discussione degli argomenti e delle votazioni sono stabilite dal regolamento interno di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-16