Titolo III
Art. 12
In vigore dal 21 ott 1990
1. Il CNST è presieduto dal Ministro e dura in carica un quadriennio, che decorre dalla data del decreto di nomina di tutti i membri del Consiglio.
2. Le procedure per il rinnovo dei membri non elettivi del CNST sono avviate almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:1990-08-06;282#art-12